Firmare senza leggere può vincolare a condizioni sfavorevoli

Firmare un contratto senza averlo letto non permette, di per sé, di sottrarsi agli obblighi assunti. Le condizioni più rischiose riguardano spesso rinnovi automatici, termini per la disdetta, penali, limitazioni di responsabilità e possibilità della controparte di modificare le prestazioni. Anche il tribunale indicato per eventuali controversie può incidere sulla tutela dei propri diritti.

Mani di due persone accanto a un contratto sul tavolo, prima della firma.

Prima della firma occorre verificare che prestazioni, importi complessivi, scadenze e durata siano chiari. Un servizio descritto genericamente o una promessa rimasta soltanto a voce possono rendere difficile contestare ciò che viene effettivamente fornito. Vanno letti anche allegati e condizioni generali richiamati nel documento.

Nei contratti predisposti in serie dalla controparte, alcune clausole, come quelle sul rinnovo tacito o sulle limitazioni di responsabilità, richiedono un’approvazione specifica per iscritto. Non ogni clausola sfavorevole rientra però in questa regola. Se si acquista come consumatore, una clausola vessatoria può essere nulla anche in presenza di una seconda firma.

Una spiegazione rassicurante non sostituisce una modifica del testo. Prima di assumere l’impegno, conviene far inserire per iscritto le precisazioni concordate e valutare le clausole che rendono più difficile uscire dal rapporto o contestare un problema.

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Pubblicato in Contratti e Obbligazioni.