L’inadempimento va contestato con richieste e tempi precisi

Quando la controparte non consegna, non paga o esegue male il lavoro, bisogna confrontare ciò che è accaduto con gli obblighi e le scadenze del contratto. Vanno conservati accordi, fatture, comunicazioni e documenti che dimostrano il problema. Anche le ragioni del mancato adempimento possono incidere sulla responsabilità.

Contratto e penna su una scrivania, con alcune pagine in primo piano.

Si può chiedere l’esecuzione della prestazione oppure, se l’inadempimento è abbastanza grave, la risoluzione del contratto, cioè lo scioglimento del rapporto. Il risarcimento richiede inoltre di dimostrare i danni collegati alla violazione: il semplice disagio non giustifica automaticamente una somma di denaro.

Un sollecito non equivale sempre a una diffida ad adempiere. Questa deve essere scritta, assegnare un termine adeguato, normalmente non inferiore a quindici giorni, e dichiarare che, senza adempimento, il contratto si intenderà risolto. Occorre poter provare che la controparte l’ha ricevuta.

Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni, ma alcuni diritti hanno termini più brevi e certi difetti devono essere denunciati rapidamente. Le trattative non fermano automaticamente queste scadenze. Prima di sospendere pagamenti o dichiarare concluso il rapporto, occorre individuare il rimedio corretto e verificare i termini applicabili al caso.

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Pubblicato in Contratti e Obbligazioni.