Società a ristretta base partecipativa e costi indeducibili

Utili extracontabili e presunzione di distribuzione ai soci

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17809 del 4 giugno 2026, ha ribadito che nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione degli utili ai soci può operare anche quando il maggior reddito accertato deriva da costi indeducibili, inesistenti o non adeguatamente documentati.

Secondo la Suprema Corte, la presunzione non riguarda esclusivamente i ricavi non dichiarati. Anche il recupero fiscale di componenti negativi di reddito può determinare un incremento dell’imponibile societario e, conseguentemente, la formazione di utili extracontabili presumibilmente distribuiti ai soci.

In tali situazioni spetta al contribuente dimostrare che gli utili accertati non siano stati distribuiti, ma siano stati accantonati o reinvestiti nell’attività della società.

La pronuncia conferma un orientamento consolidato secondo cui, nelle società caratterizzate da una ristretta compagine sociale, il particolare rapporto tra i soci consente di presumere la conoscenza e la disponibilità degli utili extracontabili emersi in sede di accertamento.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17809/2026.

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Autore Avv. Pier Paolo Perin Avvocato operante nell’ambito del diritto tributario e del contenzioso fiscale. Si occupa di assistenza e difesa del contribuente nelle fasi di accertamento e riscossione, con particolare attenzione ai profili processuali e alle questioni di legittimità.

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