L’avviso di presa in carico, disciplinato dall’art. 29 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010), si inserisce nella fase esecutiva della riscossione tributaria. La sua natura giuridica e la sua eventuale impugnabilità hanno dato luogo a orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Il contributo ricostruisce il quadro normativo e analizza le principali posizioni della Corte di Cassazione, soffermandosi sulle conseguenze derivanti dall’eventuale omissione dell’atto.
Ascolta il podcast di approfondimento
1. Inquadramento normativo e procedimentale
L’avviso di presa in carico viene disciplinato dal D.L. 78/2010, art. 29, convertito dalla legge 122/2010. Esso fa parte dell’attività di riscossione, il cui primo atto è rappresentato dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte sui redditi, nonché delle imposte regionali, unitamente a sanzioni e interessi.
L’avviso di accertamento diventa esecutivo decorso il termine di 60 giorni utili per la proposizione del ricorso e indica al suo interno che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme, l’attività esecutiva verrà intrapresa dall’agente della riscossione, il quale potrà procedere senza dover preventivamente notificare la cartella di pagamento al destinatario dell’atto.
L’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione è sospesa per un periodo di 180 giorni da quando gli viene affidato l’incarico. Tale sospensione non si applica in presenza di misure cautelari, ovvero in presenza di accertamenti definitivi per decorso del termine di impugnazione.
2. L’avviso di presa in carico è un atto impugnabile?
Ci si chiede quale sia la valenza dell’avviso di presa in carico, ossia se il predetto atto possa essere considerato di natura impositiva, idonea a incidere sulla sfera giuridica del destinatario, ovvero se non abbia alcuna valenza impositiva e debba essere considerato un atto puramente amministrativo intercorrente tra l’ente impositore (Agenzia delle Entrate) e l’agente della riscossione.
Se si desse avallo a quest’ultima tesi, l’atto non inciderebbe sulla sfera giuridica del contribuente e, conseguentemente, la sua eventuale inesistenza non avrebbe alcun riflesso nell’ordinamento tributario.
La giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti discordanti su tale tema. In primo luogo, occorre rilevare che l’avviso di presa in carico non è ricompreso tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, elemento che ha indotto parte della giurisprudenza a escluderlo dal novero degli atti impositivi, ritenendolo privo di autonoma valenza provvedimentale.
3. L’orientamento che esclude l’impugnabilità autonoma
Secondo un primo orientamento, l’avviso di presa in carico avrebbe natura prettamente “informativa” e determinerebbe esclusivamente un passaggio di consegne dall’impositore al riscossore, senza alcuna modifica della situazione giuridica del destinatario (Cass., n. 21254/2019; Cass., n. 13775/2019).
Per tale orientamento, l’avviso non può essere impugnato autonomamente, poiché non ha capacità di incidere direttamente nella sfera patrimoniale del destinatario. Potrà invece essere impugnato l’atto successivo (intimazione di pagamento o pignoramento) per far valere le ragioni del contribuente che accampi diritti propri (Cass. civ., n. 20733/2025).
4. L’orientamento che ammette l’impugnabilità in caso di mancanza del presupposto
Secondo un diverso orientamento, l’avviso di presa in carico diventa un atto impugnabile non per sé stesso, ma quando manca il presupposto precedente.
In altri termini, l’avviso rimane una semplice comunicazione procedimentale, ma diventa opponibile qualora rappresenti il primo atto attraverso cui l’ente manifesta la propria attività impositiva. Nella misura in cui non sia preceduto dall’avviso di accertamento, esso sarebbe soggetto a impugnazione per effetto della mancanza del titolo accertativo (Cass., n. 6589/2025).
5. Conseguenze della carenza della presa in carico
La giurisprudenza risulta tuttora divisa sull’interpretazione giuridica dell’avviso di presa in carico. Ci si chiede, quindi, quali siano le conseguenze in caso di carenza della presa in carico.
Cosa accadrebbe se, dopo l’avviso di accertamento, si giungesse direttamente alla notifica dell’intimazione di pagamento o, ancor più gravemente, alla notifica del pignoramento?
Alla luce dell’excursus giurisprudenziale descritto, la carenza della presa in carico non assumerebbe rilevanza, in considerazione della sua natura comunicativa e non impositiva. Essa rileverebbe esclusivamente in caso di assenza dell’avviso di accertamento, quale primo atto di cognizione della pretesa fiscale nei confronti del contribuente.
In tale prospettiva si colloca anche la circostanza che la comunicazione della presa in carico può avvenire mediante raccomandata o lettera semplice, ulteriore elemento indicativo della mancanza di incidenza impositiva nella procedura di riscossione.
Cerca un avvocato tributarista per la Sua azienda?



