Ordinanza Cassazione n. 1179 / 2026
L’avviso di accertamento, ai fini della sua validità, deve contenere le ragioni,
in fatto e in diritto, della motivazione relativa all’accertamento.
Non è sufficiente manifestare una semplice pretesa fiscale: l’atto deve spiegare
la causa della richiesta e l’ammontare della somma indicata
nell’avviso stesso.
Riferimento: Ordinanza Cassazione n. 1179 del 20 gennaio 2026.
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Autore Avv. Pier Paolo Perin Avvocato operante nell’ambito del diritto tributario e del contenzioso fiscale.
Si occupa di assistenza e difesa del contribuente nelle fasi di accertamento e riscossione,
con particolare attenzione ai profili processuali e alle questioni di legittimità.


