Storia ed evoluzione dell’avvocatura

Origini dell'avvocatura

Le origini dell’avvocatura sono nobili e antiche, precedenti la nascita dei moderni stati di diritto, dai quali tale professione sembra inscindibile. Ancora più antica della sua etimologia latina advocatus “chiamato alla difesa”. 

Si stima, infatti, che da quando la socialità umana si sia estrinsecata nella capacità di espressione scritta e orale sia sorto, negli uomini, il bisogno di avere un difensore che potesse interpretare le regole scritte e parlare a favore dei più deboli. 

Anche al tempo del codice di Hamurrabi, testo scritto personalmente dall’omonimo capo dei Babilonesi su suggerimento della divinità, ove la capacità di ragionamento e, quindi, anche quella giuridica, non era ritenuta umana ma veicolata per il tramite del divino, si sentì il bisogno di affidare ai capi famiglia o ad individui autorevoli il compito di pronunciare discorsi a difesa degli incolpati, prima che venissero sottoposti all’aleatorio dibattimento, la cui regola processuale era l’ordalia.

In seguito, l’eruzione del vulcano dell’isola di Tera e il conseguente tsunami che sconvolsero l’Egeo nel 1200 A.C., indussero gli uomini a perdere fiducia nella divinità spingendoli, piano piano, a guardare con favore alla propria autonoma capacità decisionale. Iniziò, quindi, un graduale allontanamento dalla legge divina culminato, nel 450 A.C., con la creazione della pubblica funzione giudiziaria e la redazione delle XII tavole. 

Per lo sviluppo della figura vera e propria del difensore bisognerà attendere, però, la nascita della filosofia sofistica in particolare di Protagora, il quale sosterrà che per ogni verità assoluta esiste il suo contrario e, nel mezzo, infinite sfumature di significato.

Nell’antica Grecia, tuttavia, il principio di democrazia fu esasperato, a tal punto, che le parti in causa erano solite autodifendersi. Vi era spazio, comunque, per la figura dell’avvocato che svolgeva, però, solo attività di logografia ossia preparava, dietro pagamento, i discorsi che le parti in causa dovevano poi recitare a memoria dinnanzi all’autorità giudicante. 

È, quindi, solo nell’antica Roma che la figura dell’avvocato inizia ad acquisire i tratti principali che la caratterizzano ancora oggi. 

A tal proposito, è fondamentale analizzare la figura del giureconsulto (iuris consulti, iuris periti o iuris prudenti) il quale creava il diritto interpretando i casi giuridici concreti che gli venivano sottoposti, emettendo un responsa prudentium

Il giurista, quindi, profondo conoscitore della legge, individuava il principio generale, caratterizzante il caso concreto, per giungere ad uno schema giuridico essenziale, letteralmente faceva il diritto, senza valutare i fatti concreti secondari, compito, riservato al iudex “qui iuxta alligata et probata iudicare debet”

Essi avevano, tuttavia, anche il compito di cavere ossia di consigliare i cittadini per il compimento di atti negoziali giuridicamente complessi. Nonché quello di agere ovvero dare risposte in tema di azioni processuali, in particolare, circa le forme con cui proporre le domande giudiziali e sui modi migliori per impostare la difesa. 

Distinta dai giureconsulti era la figura del patronus il quale, in virtù della sua elevata posizione sociale nonché delle sue doti oratorie (orator) avevano il compito di proteggere i cittadini meno abbienti i cd. clienti, in ogni aspetto della vita. 

I patroni erano chiamati, altresì, ad assistere una parte in un giudizio; la complessità di tale compito porto, nel corso del tempo, alla nascita della figura dell’advocatus oratore professionista dotato di maggiori conoscenze giuridiche. In altre parole, l’avvocato era colui che, appigliandosi alla sua arte oratoria, tentava di persuadere i giudici con argomentazioni retoriche favorevoli al proprio assistito.

Prima di parlare, però, essi chiedevano consulto sugli aspetti giuridici ai giureconsulti o erano proprio questi ultimi ad assumere il patrocinio della causa divenendo orator-iureconsulto

Gli advocati o giurecosnulti esplicavano anche la funzioni di impostare le controversie davanti al pretore urbano o peregrino secondo il noto broccardo latino “Da mihi factum dabo tibi ius” esertcitando il cd. Ius publice respondendi

Più tardi, si sviluppo anche la figura del procurator ossia dell’amministratore dell’altrui patrimonio che, eccezionalmente, era incaricato di rappresentare la parte in causa. Così, nel tempo è stato creato l’apposito istituto romano della procura alle liti.

In epoca medioevale, le funzioni dell’avvocato persero la struttura dell’epoca classica, andando incontro ad un periodo di decadenza per rifiorire, però, con il Rinascimento. 

È nel periodo romano, pertanto, che si sono delineati i caratteri del patrocinio, il cui nome deriva dalla protezione che, in epoca romana, il patronus accordava al suo cliens

La difesa giudiziale, pertanto, si estrinseca nell’attività del procuratore (ministero del difensore) intesa quale rappresentanza in giudizio della parte e nell’attività dell’avvocato (assistenza del difensore) il quale ha il compito di individuare le migliori argomentazioni giuridiche per convincere il giudice. La prima assimilabile al procurator romano e la seconda a quella dell’advocatusiureconsulto.

Nell’età moderna, è diverso il modo in cui, nei vari ordinamenti, gli istituti romanistici sono declinati per formare la professione forense, organizzata, a sua volta, in ordini professionali che garantiscono, in particolare, il rispetto dell’autonomia ed indipendenza della categoria, mentre, medesima resta la funzione di garantire il rispetto dello stato di diritto nei confronti dei titolari delle libertà individuali. 

Nei sistemi di common law, si pensi, primo tra tutti, all’Inghilterra la professione forense è svolta da due figure i solicitor, gli avvocati che intrattengono il rapporto con il cliente ed offrono a quest’ultimo consulenza legale e i barrister, avvocati deputati a presiedere le udienze e all’espletamento di attività nelle corti, solitamente, dietro incarico del solicitor. 

Distinzione che non è presente nel common law americano ove il lawyer, appellativo generico proprio di tutti i giuristi, che presiede le cause nelle corti di giustizia e svolge anche consulenza ed assistenza legale, sia come libero professionista che alle dipendenze di un ente pubblico è designato con l’unico termine di attorney-at-law.

Nei paesi di civil law, le funzioni di avvocato e procuratore sono, ormai da tempo, svolte da un unico professionista. Si pensi a Rechtsanwalt tedesco e alla figura del nouvel avvocat francese con cui, nel 1971, sono state unificate le due professioni di avocat, colui che parlava dinnanzi alle corti mediante il plaidoyer (arringa) e di avoue, colui che redigeva gli atti. 

In Italia, anche, con la legge 27 del 1997, è stata soppressa la figura del procuratore legale ed è stata affidata alla competenza dell’avvocato sia la funzione di rappresentanza che di assistenza legale.

A dispetto delle differenze, l’avvocatura intesa come l’insieme dei professionisti della giustizia, costituisce un insieme di personalità necessarie per il corretto funzionamento di ogni ordinamento giuridico che possa definirsi, realmente, democratico e, in senso più generale, per il benessere della società umana. 

La deontologia richiede, pertanto, ai professionisti forensi una elevata competenza giuridica e una variegata cultura generale unita ad un attitudine al ragionamento logico e all’oratoria nonché, impone agli avvocati di improntare i propri comportamenti alla probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza tanto nei rapporti con i clienti, i colleghi, i magistrati e gli operati della giustizia quanto nella propria vita privata.

Questi sono i principi, fissati dai Consiglio degli ordini forensi europei nella Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo da ultimo modificata nel 2006, a cui ogni avvocato europeo deve ispirare la propria condotta per esercitare al meglio la funzione di cura degli interessi individuali e aiutare lo Stato, nella persona dei giudici, a dare a ciascuno il proprio diritto, secondo il noto broccardo del giurista romano Ulpiano, contenuto nei Digesta di Giustiniano “suum cuique tribuere”. 

Lettura consigliata: Cinque consigli per la scelta dell'avvocato

Bibliografia: 

  • Avvocatura, treccani.it; 
  • Procuratori e avvocati, treccani.it; 
  • Hortus apertus, Francesco Piazzi Cappelli, Editore 2010;
  • La figura dell’Advocatus nella cultura giuridica romana, contributo di Chiara Corbo titolare di borsa post dottorato in diritto romano università degli studi di Salerno, www.yumpu.com;
  • Le radici e la storia della professione forense, Enzo Borgna, Arance Editrice 2017;
  • Introduzione al diritto comparato, Zweigert – Kotz, Giuffrè editore;
  • I grandi sistemi giuridici contemporanei, Rene David, Cedam;
  • La deontologia forense, AAVV, edizioni giuridiche Simone.