Molestie in famiglia e stalking: differenze e punti di contatto

Una recente Sentenza della Suprema Corte fissa la natura specifica di stalking e maltrattamenti in famiglia

moglie disperata per maltrattamenti in famigliaLa relazione giuridica sussistente tra il reato di molestie o maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, è stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione. La sentenza – la 24511/2011 - è stata occasione non soltanto per affermare le differenze fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, ma anche per ricostruire in maniera puntuale le fattispecie che possono essere ricondotte ai due tipi di reato.

Quando sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia

Va anzitutto stabilita la tipologia di reato, che non a caso pone il reato di maltrattamenti in famiglia in quella parte del codice penale dedicata ai reati contro la società.
Da un lato quindi si riafferma come il particolare status della vittima sia riconducibile ad un contesto sociale, la famiglia, tutelata dal nostro ordinamento giuridico non solo in ottica di disciplina penalistica ma in quella, ben più ampia, della previsione costituzionale.
Il presupposto giuridico infatti è l’esistenza di un legame famigliare che, contrariamente a quanto si possa ritenere, prescinde da alcuni dati di natura contingente. Il reato di maltrattamenti in famiglia per configurarsi e per essere consumato come tale, non presuppone una convivenza al momento della consumazione del reato, e va oltre quindi l’elemento spazio temporale come condizione per la sua realizzazione.
In sostanza, il reato può essere consumato anche dopo la fine della convivenza famigliare, purché rimangano intatti i presupposti di natura soggettiva: la presenza di una posizione di superiorità del reo nei confronti della vittima e un percorso di comportamenti lesivi dell’incolumità psicologica e fisica della vittima, riconducibili ad un unitario disegno criminale. La sussistenza di quest’ultimo elemento, in particolare, non necessita di particolari dati probatori in ordine al dolo, restando sufficiente la consapevolezza nel soggetto agente, che dai suoi atti derivino conseguenze dannose per la vittima, sia di natura psichica che ancora una volta fisica. Ed è pacifico, che tale stato possa perdurare anche dopo la fine della convivenza famigliare, mantenendosi quel legame di subordinazione posto in essere nel corso della precedente parentesi matrimoniale o di convivenza, e non essendo mai presupposto oggettivo del reato il ristretto ambito domestico.

Quando si ha il reato di stalking

Per quanto riguarda invece il reato di stalking, ci troviamo nell’ambito dei delitti contro la persona. Si tratta di un reato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 612 bis del codice penale e che, contrariamente al reato dei maltrattamenti in famiglia, non soggiace alla presenza dei medesimi presupposti soggettivi ed oggettivi, ma si verifica in presenza di atti persecutori rivolti nei confronti della vittima, la cui condizione psichica possa essere alterata come conseguenza di quelle condotte.
La riserva di legge posta nel primo comma della norma, ovvero “salvo che il fatto costituisca reato più grave”, fa uscire dall’ambito del reato di stalking una serie di ulteriori fattispecie delittuose che al massimo possono porsi con lo stesso, in una relazione di concorsualità o, al contrario, possano assorbirne la fattispecie tenuto conto della più severa pena edittale eventualmente prevista.

Il legame fra reato di stalking e maltrattamenti famigliari

Parrebbe questo il principale punto di contatto fra i due reati dunque. Nel caso infatti che gli atti persecutori o intimidatori posti dalla legge come il comportamento doloso richiesto per la configurazione del reato di stalking, siano posti in presenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla legge per il reato di maltrattamenti in famiglia, quest’ultimo, per cui è prevista una pena edittale superiore a quella prevista per il reato di stalking, diventa reato assorbente.
A poco dunque servirebbero, i tentativi di far “declassare” il reato di maltrattamenti in famiglia a quello di stalking, confidando in pene potenzialmente più miti, in quanto la norma non solo non è stata superata dall’introdotto reato.
Semmai, dove vi fosse un interesse dottrinario in tal senso, si potrebbe affermare che ne è uscita rafforzata, essendone stata ribadita la sua natura specifica di reato proprio, difficilmente superabile, in termini spazio-temporali, dal venir meno sia della convivenza, come dato di ambito fisico per la consumazione del reato, che dal legame giuridico matrimoniale come aspetto temporale per la sussistenza dell’elemento soggettivo.

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