Il divieto di subappalto dopo il Decreto sblocca cantieri

casi di divieto di subappalto

Divieto di subappalto

Il subappalto è l’affidamento a terzi, da parte dell’appaltatore, dell’esecuzione di servizi e lavori oggetto di specifico contratto di appalto.

Si tratta di un istituto molto frequente, a cui le aziende fanno ricorso soprattutto nel caso di bandi aventi ad oggetto una pluralità di opere e servizi, ovvero, quando l’appaltatore non si trovi nella condizione di poter seguire direttamente l’esecuzione dei lavori.

In questo articolo vedremo come l’entrata in vigore del Decreto sblocca cantieri, abbia ampliato gli ambiti e le modalità entro cui è possibile ricorrere al subappalto.

Se nella precedente disciplina del Codice degli Appalti, era fissato un limite che prevedeva un divieto di subappaltare oltre il 30% dei lavori oggetto del contratto, dopo l’avvento del Decreto sblocca cantieri le cose sono decisamente cambiate.

Il Decreto sblocca cantieri

Cosa accade dopo il Decreto sblocca cantieri? Tra le varie modifiche introdotte dal cosiddetto “sblocca cantieri” il precedente divieto di subappaltare oltre il 30% dell’esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto del contratto di appalto, viene superato innalzando il limite al 50%.

Il limite del 30% rimane invece, per l’esecuzione di quei lavori la cui particolare complessità e rilevanza, richiedano l’apporto prevalente dell’appaltatore.

Assieme all'abrogazione del precedente divieto, il decreto sblocca cantieri allarga ulteriormente alcuni dei precedenti limiti previsti. Per subappaltare, l’appaltatore ha ancora necessità di ricevere l’autorizzazione della stazione appaltante, sempre che la possibilità di sub appaltare fosse prevista nel bando, ma al contempo vengono a cadere ulteriori limitazioni. 

Non è più previsto, ad esempio, il limite che faceva divieto di subappaltare a terzi nel caso questi ultimi avessero a loro volta partecipato alla gara d’appalto.

Inoltre viene abrogato il precedente obbligo, per l’appaltatore, di scegliere il subappaltatore fra una terna di soggetti preventivamente indicati.

Una novità molto importante infine, viene introdotta per ciò che riguarda le modalità di pagamento. Il sub appaltatore infatti, potrà farsi pagare direttamente dalla stazione appaltante, superando così le situazioni di inadempienza contrattuale che spesso, in passato, si verificavano con grosso danno sia per i lavoratori che facevano capo al subappaltatore, sia per la qualità dell’esecuzione finale di lavori e l’erogazione dei servizi.

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