Cauzione provvisoria appalti pubblici

il ruolo della cauzione provvisoria negli appalti pubblici

La cauzione provvisoria negli appalti

Uno dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare d’appalto è il deposito di una cauzione.

Tale requisito quindi, è richiesto a tutti coloro che intendono presentare la loro offerta, nel caso intendano partecipare a gare per l’assegnazione di opere e servizi indette da parte di soggetti pubblici.

La cauzione è richiesta dalla legge, per consentire alla stazione appaltante di valutare la serietà dell’offerta formulata.

Come buona parte del settore degli appalti, anche l’istituto della cauzione provvisoria è stata innovata dalle modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti.

Il nuovo articolo 93 del Codice degli appalti

L’articolo 93 del codice degli appalti, prevede che tutte le offerte siano supportate da una garanzia.

Natura e caratteristiche della cauzione provvisoria, sono state delineate nel tempo sia dalla Giurisprudenza civile che da quella amministrativa.

In particolare, la cauzione provvisoria si configura come una misura preventiva e, allo stesso tempo, sanzionatoria.

La cauzione infatti, assume funzione patrimoniale nella misura in cui costituisce elemento di garanzia circa la capacità di mantenere gli impegni assunti con il deposito dell’offerta.

Allo stesso tempo, la cauzione provvisoria ha finalità sanzionatoria. Nel caso di inadempimento relativo agli impegni assunti, la cauzione infatti verrebbe incamerata dalla stazione appaltante a titolo di risarcimento per i danni derivati dagli eventuali mancati impegni.

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La cauzione provvisoria può essere pagata a mezzo di fideiussione bancaria o versata a mezzo di assegni o bonifici.

Nel caso si opti per una garanzia fideiussoria, ci si potrà rivolgere a soggetti autorizzati per legge all'esercizio dell’attività bancaria e assicurativa.

La cauzione offerta deve avere durata di almeno 180 giorni, prevedendo il diritto per la stazione appaltante, di estendere tale termine per un periodo superiore.

L’importo della cauzione è pari al 2% del valore base della gara, ma può essere abbassato all'1% e alzato fino al 4% a discrezione dell’Ente appaltante.

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